Art. 7.
(Livelli essenziali delle prestazioni di prima accoglienza e socio-assistenziali in favore delle persone che subiscono violenza).

      1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni di prima accoglienza e socio-assistenziali in favore delle persone che subiscono violenza, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle politiche per la famiglia, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni:

          a) l'informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente riguardo la protezione, la sicurezza e i diritti di assistenza e di soccorso delle persone che subiscono violenza;

          b) l'istituzione di centri antiviolenza, con personale formato anche a riconoscere le cause precoci della violenza che, sul piano sociale e culturale, sono riconducibili alle disuguaglianze di genere, operanti come servizi di prima accoglienza e di intervento precoce, in grado di svolgere attività di ascolto, di intervento e di sostegno nel percorso di reintegrazione personale e sociale, di indirizzare, orientare e accompagnare le persone che subiscono violenza nella rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali nonché alle case-rifugio e di affiancare tali persone nel rapporto con le istituzioni e con le altre agenzie territoriali operanti ai medesimi fini;

 

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          c) l'istituzione di case-rifugio per l'accoglienza temporanea alle persone che subiscono violenza, anche ad indirizzo segreto, cui attribuire le competenze nell'ambito della progettazione del percorso di reintegrazione personale e sociale di cui alla lettera b);

          d) la predisposizione di servizi cui siano attribuite competenze socio-assistenziali, facilmente individuabili e raggiungibili dall'utenza, operanti in rete con i centri antiviolenza e con le case-rifugio, dotati di personale specializzato ai fini del riconoscimento e del trattamento delle fenomenologie della violenza interpersonale, nei confronti delle donne, dei minori e delle persone di diverso orientamento sessuale, con adeguata formazione all'approccio interculturale nonché al riconoscimento delle cause della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere;

          e) l'integrazione e l'operatività di rete tra i servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali qualora ne esistano diversi con competenze ripartite;

          f) la stabilità e la continuità dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali pubblici, privati convenzionati, accreditati o comunque riconosciuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

          g) la previsione di azioni di sostegno sociale, di protezione e di supporto all'istruzione, alla formazione e all'inserimento professionali;

          h) nei casi nei quali sia nociva la permanenza in famiglia, l'inserimento delle persone che subiscono violenza nelle case-rifugio, anche ad indirizzo segreto, per un periodo limitato, provvedendo comunque a garantire il mantenimento e la valorizzazione dei legami familiari, amicali e affettivi restati validi nonché un adeguato sostegno per un percorso di reintegrazione personale e di reinserimento sociale.

 

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